Art. 2
In vigore dal 24 ott 2014
Ai fini della presente decisione si intende per:
(1)
«pasta di cellulosa», un materiale fibroso composto principalmente di cellulosa e ottenuto dal trattamento di materiali lignocellulosici mediante una o più soluzioni acquose di sostanze chimiche sfibranti e/o sbiancanti;
(2)
«sbiancante ottico» e «agente sbiancante fluorescente», additivo impiegato al solo fine di sbiancare o rendere più luminoso il materiale;
(3)
«materiali plastici» o «plastica», polimeri sintetici cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che possono essere messi in forma e usati come componenti strutturali principali di materiali e articoli finiti;
(4)
«polimeri sintetici», sostanze macromolecolari diverse dalla pasta di cellulosa, ottenute intenzionalmente mediante un processo di polimerizzazione o modifiche chimiche di macromolecole naturali o sintetiche o fermentazione microbica;
(5)
«polimeri superassorbenti», polimeri sintetici progettati per assorbire e contenere ingenti quantitativi di liquido per la loro massa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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