Art. 3
In vigore dal 24 ott 2014
Per ottenere l'assegnazione dell'Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un prodotto deve rientrare nel gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti» secondo la definizione di cui all' della presente decisione e soddisfare i criteri ecologici nonché i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica enunciati all'allegato.
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