Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 ott 2014
Ai fini della presente decisione si intende per: (1) «pasta di cellulosa», un materiale fibroso composto principalmente di cellulosa e ottenuto dal trattamento di materiali lignocellulosici mediante una o più soluzioni acquose di sostanze chimiche sfibranti e/o sbiancanti; (2) «sbiancante ottico» e «agente sbiancante fluorescente», additivo impiegato al solo fine di sbiancare o rendere più luminoso il materiale; (3) «materiali plastici» o «plastica», polimeri sintetici cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che possono essere messi in forma e usati come componenti strutturali principali di materiali e articoli finiti; (4) «polimeri sintetici», sostanze macromolecolari diverse dalla pasta di cellulosa, ottenute intenzionalmente mediante un processo di polimerizzazione o modifiche chimiche di macromolecole naturali o sintetiche o fermentazione microbica; (5) «polimeri superassorbenti», polimeri sintetici progettati per assorbire e contenere ingenti quantitativi di liquido per la loro massa.
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