Art. 2

In vigore dal 15 ott 2014
L'aiuto individuale accordato a norma del regime di cui all' non costituisce aiuto se, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell' del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (65) in vigore nel momento in cui l'aiuto stesso è stato concesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2015:314:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo