Art. 4

In vigore dal 15 ott 2014
1.   Il Regno di Spagna pone fine al regime di aiuto di cui all' per quanto riguarda gli aiuti concessi ai beneficiari che effettuano acquisizioni indirette di partecipazioni azionarie in società non residenti tramite un'acquisizione diretta di partecipazioni in società holding, nella misura in cui è incompatibile con il mercato interno. 2.   Il Regno di Spagna deve recuperare l'aiuto incompatibile concesso nel quadro del regime di cui all' presso i beneficiari. 3.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero. 4.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (66). 5.   Il Regno di Spagna annulla tutti i pagamenti in essere dell'aiuto a norma del regime di cui all' con effetto a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2015:314:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo