Art. 2
In vigore dal 15 ott 2014
L'aiuto individuale accordato a norma del regime di cui all' non costituisce aiuto se, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell' del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (65) in vigore nel momento in cui l'aiuto stesso è stato concesso.
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