Art. 6

In vigore dal 1 ott 2014
1.   Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, il Belgio comunica alla Commissione le seguenti informazioni: a) le date in cui BSCA ha versato il canone di concessione per l'anno 2014 e il calcolo degli interessi di recupero; b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e programmate per conformarsi alla decisione; c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l'aiuto. 2.   Il Belgio informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti di cui all'. Trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo degli aiuti e agli interessi già recuperati presso il beneficiario.
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