Art. 1

In vigore dal 1 ott 2014
1.   Le misure a favore di Ryanair Ltd (di seguito «Ryanair») - ossia l'impegno del governo vallone nei confronti di Ryanair del 6 novembre 2001, il contratto tra BSCA e Ryanair del 2 dicembre 2001, la convenzione Promocy del 12 dicembre 2001, il contratto tra Promocy e Leading Verge del 31 gennaio 2002, il decreto ministeriale dell'11 giugno 2004, la lettera di BSCA a Ryanair del 24 giugno 2004, l'accordo commerciale tra BSCA e Ryanair del 9 dicembre 2005, l'atto aggiuntivo del 6 dicembre 2010 al contratto tra BSCA e Ryanair e la cessione delle quote di BSCA in Promocy il 31 marzo 2010 - non costituiscono un aiuto di Stato a favore di Ryanair Ltd ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 2.   Le misure a favore di Brussels South Charleroi Airport (di seguito «BSCA»), costituite dalla convenzione tra la Société wallonne des aéroports (di seguito «SOWAER») e BSCA del 4 aprile 2006, l'atto aggiuntivo 5 alla convenzione tra la regione Vallonia e BSCA del 10 marzo 2006 e l'atto aggiuntivo 6 alla convenzione tra la regione Vallonia e BSCA del 15 gennaio 2008, non costituiscono un aiuto di Stato a favore di BSCA ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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