Art. 4
In vigore dal 1 ott 2014
1. Il Belgio è tenuto a mettere fine agli aiuti di cui all' portando il canone di concessione dovuto da BSCA almeno al livello del canone di concessione conforme al prezzo di mercato e recuperando presso il beneficiario l'importo degli aiuti ottenuti a titolo delle misure di cui all', a decorrere dal 4 aprile 2014.
2. Gli importi da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione del beneficiario fino al loro recupero effettivo.
3. Gli interessi vengono calcolati secondo il regime dell'interesse composto, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
4. Il Belgio annulla tutti i pagamenti in sospeso degli aiuti di cui all' a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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