Art. 4
In vigore dal 31 lug 2014
1. La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione diretti o indiretti, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di determinate tecnologie adatte a prospezioni petrolifere e alla produzione petrolifera in acque profonde, a prospezioni petrolifere e alla produzione petrolifera nell'Artico ovvero a progetti inerenti l'olio di scisto in Russia, sono soggetti all'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente dello Stato membro esportatore.
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo.
2. La fornitura di:
a)
assistenza tecnica o altri servizi connessi alle tecnologie di cui al paragrafo 1;
b)
finanziamenti o assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione delle tecnologie di cui al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate,
è anch'essa soggetta all'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente dello Stato membro esportatore.
3. Le autorità competenti degli Stati membri non rilasciano autorizzazioni per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione delle tecnologie o per la prestazione dei servizi di cui ai paragrafi 1 e 2 se risulta loro che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in questione ovvero la prestazione del servizio in questione sono destinati a prospezioni petrolifere e produzione petrolifera in acque profonde, a prospezioni petrolifere e produzione petrolifera nell'Artico ovvero a progetti inerenti l'olio di scisto in Russia.
4. Il paragrafo 3 non pregiudica l'esecuzione di contratti conclusi prima del 1o agosto 2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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