Art. 6

In vigore dal 31 lug 2014
Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dalla presente decisione.
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Art. 6 Decisione (UE) 2014/512 — Testo vigente | Portale Normativo