Art. 4

Art. 4

In vigore dal 31 lug 2014
1.   La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione diretti o indiretti, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di determinate tecnologie adatte a prospezioni petrolifere e alla produzione petrolifera in acque profonde, a prospezioni petrolifere e alla produzione petrolifera nell'Artico ovvero a progetti inerenti l'olio di scisto in Russia, sono soggetti all'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente dello Stato membro esportatore. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo. 2.   La fornitura di: a) assistenza tecnica o altri servizi connessi alle tecnologie di cui al paragrafo 1; b) finanziamenti o assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione delle tecnologie di cui al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate, è anch'essa soggetta all'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente dello Stato membro esportatore. 3.   Le autorità competenti degli Stati membri non rilasciano autorizzazioni per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione delle tecnologie o per la prestazione dei servizi di cui ai paragrafi 1 e 2 se risulta loro che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in questione ovvero la prestazione del servizio in questione sono destinati a prospezioni petrolifere e produzione petrolifera in acque profonde, a prospezioni petrolifere e produzione petrolifera nell'Artico ovvero a progetti inerenti l'olio di scisto in Russia. 4.   Il paragrafo 3 non pregiudica l'esecuzione di contratti conclusi prima del 1o agosto 2014.
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