Art. 3

Spostamenti di piante specificate all'interno dell'Unione

In vigore dal 23 lug 2014
Spostamenti di piante specificate all'interno dell'Unione Le piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata stabilita ai sensi dell', o che sono state spostate attraversando una di queste zone, sono spostate verso zone diverse dalle zone infette, o all'interno di zone diverse da queste, solo se soddisfano le condizioni di cui all'allegato II.
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