Art. 1

Definizioni

In vigore dal 23 lug 2014
Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: a)   «piante specificate»: tutti i vegetali destinati alla piantagione, diversi dalle sementi, di Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L.e Sorghum L.; b)   «organismo specificato»: Xylella fastidiosa (Well e Raju).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2014:497:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Definizioni (Art. 1 Decisione (UE) 2014/497) — Testo vigente | Portale Normativo