Art. 1 · Definizioni

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 23 lug 2014
Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: a)   «piante specificate»: tutti i vegetali destinati alla piantagione, diversi dalle sementi, di Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L.e Sorghum L.; b)   «organismo specificato»: Xylella fastidiosa (Well e Raju).
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