Art. 1
Definizioni
In vigore dal 23 lug 2014
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
a) «piante specificate»: tutti i vegetali destinati alla piantagione, diversi dalle sementi, di Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L.e Sorghum L.;
b) «organismo specificato»: Xylella fastidiosa (Well e Raju).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2014:497:oj#art-1