Art. 5
Informazioni sull'organismo specificato
In vigore dal 23 lug 2014
Informazioni sull'organismo specificato
1. Chiunque venga a conoscenza della presenza dell'organismo specificato, o abbia motivo di sospettarla, informa immediatamente l'organismo ufficiale responsabile.
L'organismo ufficiale responsabile registra immediatamente tale informazione.
2. Ove opportuno l'organismo ufficiale responsabile chiede alla persona di cui al paragrafo 1 di fornire ogni altra informazione che possieda circa la presenza dell'organismo specificato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2014:497:oj#art-5