Art. 5

Informazioni sull'organismo specificato

In vigore dal 23 lug 2014
Informazioni sull'organismo specificato 1.   Chiunque venga a conoscenza della presenza dell'organismo specificato, o abbia motivo di sospettarla, informa immediatamente l'organismo ufficiale responsabile. L'organismo ufficiale responsabile registra immediatamente tale informazione. 2.   Ove opportuno l'organismo ufficiale responsabile chiede alla persona di cui al paragrafo 1 di fornire ogni altra informazione che possieda circa la presenza dell'organismo specificato.
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Informazioni sull'organismo specificato (Art. 5 Decisione (UE) 2014/497) — Testo vigente | Portale Normativo