Art. 4

In vigore dal 7 lug 2014
La Francia garantisce che l'autorità competente, in collaborazione con gli organizzatori delle manifestazioni di cui all' e con la società di trasporti designata, prendano le misure del caso affinché i cavalli: a) siano ammessi ai luoghi della manifestazione solo se i loro movimenti dallo Stato membro indicato come prima destinazione nel DVCE alla Francia sono documentati conformemente all', paragrafo 2; b) lascino l'Unione europea immediatamente dopo la fine della manifestazione.
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