Art. 1
In vigore dal 7 lug 2014
In deroga all' della decisione 92/260/CEE e all'articolo 6, lettera a), della decisione 2004/211/CE gli Stati membri autorizzano l'ammissione temporanea di cavalli maschi non castrati registrati che non possiedono i requisiti in materia di arterite virale equina di cui alla sezione III, lettera e), punto v), dei modelli di certificati sanitari da «A» a «E» di cui all'allegato II della decisione 92/260/CEE, a condizione che tali cavalli:
a)
siano accompagnati da un valido documento di identificazione, rilasciato o riconosciuto dalla Fédération Equestre Internationale (FEI);
b)
siano destinati a gareggiare in almeno una delle otto discipline FEI previste nei Giochi equestri mondiali in Normandia, Francia, dal 23 agosto al 7 settembre 2014;
c)
rispettino le condizioni di cui all' della presente decisione.
Storico versioni
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