Art. 1

In vigore dal 7 lug 2014
In deroga all' della decisione 92/260/CEE e all'articolo 6, lettera a), della decisione 2004/211/CE gli Stati membri autorizzano l'ammissione temporanea di cavalli maschi non castrati registrati che non possiedono i requisiti in materia di arterite virale equina di cui alla sezione III, lettera e), punto v), dei modelli di certificati sanitari da «A» a «E» di cui all'allegato II della decisione 92/260/CEE, a condizione che tali cavalli: a) siano accompagnati da un valido documento di identificazione, rilasciato o riconosciuto dalla Fédération Equestre Internationale (FEI); b) siano destinati a gareggiare in almeno una delle otto discipline FEI previste nei Giochi equestri mondiali in Normandia, Francia, dal 23 agosto al 7 settembre 2014; c) rispettino le condizioni di cui all' della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2014:440:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo