Art. 2

In vigore dal 7 lug 2014
1.   Gli Stati membri garantiscono che i cavalli di cui all' («i cavalli») siano accompagnati da un certificato sanitario, corrispondente all'appropriato modello di cui alle lettere da «A» a «E» dell'allegato II della decisione 92/260/CEE, nel quale: a) alla sezione III, lettera e), punto v), si aggiunge il seguente testo: «oppure — l'animale è temporaneamente ammesso nell'Unione europea in conformità della decisione di esecuzione della Commissione 2014/440/UE (*1). (*1)   GU L 200 del 9.7.2014, pag. 15.»;" b) nella parte della sezione IV destinata alla compilazione da parte del veterinario ufficiale si aggiungono i seguenti trattini (rispettivamente terzo, quarto e quinto): «— il cavallo è destinato a partecipare ai Giochi equestri mondiali dal 23 agosto al 7 settembre 2014 in Normandia, Francia, gareggiando in almeno una delle otto discipline FEI, — sono state prese misure per trasportare il cavallo fuori dall'Unione europea immediatamente dopo la fine dei Giochi equestri mondiali il … (inserire la data) dal seguente punto di uscita … (inserire il nome del punto di uscita), — il cavallo non è destinato alla riproduzione o alla raccolta di sperma durante la sua permanenza inferiore a 90 giorni nell'Unione europea.»; c) Nella dichiarazione che il proprietario dovrà firmare si aggiunge il seguente punto: «4. Durante i 90 giorni di permanenza nell'Unione europea il cavallo verrà stabulato nelle seguenti località ubicate in territorio francese, al di fuori dei luoghi delle manifestazioni (inserire le località ubicate sul territorio francese o dichiarare “nessuna permanenza in Francia al di fuori dei luoghi della manifestazione”): … … ….» 2.   Gli Stati membri che attuano un sistema di controllo alternativo, quale stabilito dall'articolo 6 della direttiva 2009/156/CE, garantiscono la tracciabilità dei cavalli mediante TRACES. 3.   L'ammissione temporanea dei cavalli non può essere trasformata in una permanente.
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Art. 2 Decisione (UE) 2014/440 — Testo vigente | Portale Normativo