Art. 2

In vigore dal 13 giu 2014
Ai fini della presente decisione si intende per: a) «fibre tessili», fibre naturali, sintetiche e artificiali (cellulosa); b) «fibre naturali», cotone e altre fibre di cellulosa naturali, lino e altre fibre tessili liberiane, lana e altre fibre cheratiniche; c) «fibre sintetiche», acrilico, elastan, poliammide, poliestere e polipropilene; d) «fibre artificiali», lyocell, modal e viscosa.
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