Art. 1

In vigore dal 13 giu 2014
1.   Il gruppo di prodotti «prodotti tessili» comprende: a) articoli di abbigliamento e accessori tessili: abbigliamento e accessori composti per almeno l'80 % in peso da fibre in forma tessuta, non tessuta o a maglia; b) prodotti tessili per interni: prodotti tessili per uso in ambienti interni, composti per almeno l'80 % in peso da fibre tessili, in forma tessuta, non tessuta o a maglia; c) fibre, filati, stoffa e pannelli a maglia: destinati a essere impiegati in articoli di abbigliamento e accessori tessili nonché in prodotti tessili per interni, comprese le stoffe per imbottitura e per materassi prima dell'applicazione di supporti e di trattamenti associati al prodotto finito; d) elementi non tessili: cerniere, bottoni e altri accessori inseriti nel prodotto. Membrane, rivestimenti e laminati; e) prodotti per la pulizia: prodotti tessuti o non tessuti destinati alla pulizia a umido o a secco di superfici e all'asciugatura di stoviglie. 2.   I seguenti prodotti non sono inclusi nel gruppo di prodotti «prodotti tessili»: a) prodotti monouso destinati a essere smaltiti; b) rivestimenti del suolo, disciplinati dalla decisione 2009/967/CE (3) della Commissione; c) stoffe che costituiscono parte di strutture destinate all'uso per esterni. 3.   Sono esclusi dal gruppo di prodotti l'abbigliamento, le stoffe e le fibre che contengono quanto segue: a) dispositivi elettrici o che costituiscono parte integrante di un circuito elettrico; b) dispositivi o sostanze impregnate intese a rilevare o a reagire a cambiamenti nelle condizioni ambientali.
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