Art. 1
In vigore dal 13 giu 2014
1. Il gruppo di prodotti «prodotti tessili» comprende:
a)
articoli di abbigliamento e accessori tessili: abbigliamento e accessori composti per almeno l'80 % in peso da fibre in forma tessuta, non tessuta o a maglia;
b)
prodotti tessili per interni: prodotti tessili per uso in ambienti interni, composti per almeno l'80 % in peso da fibre tessili, in forma tessuta, non tessuta o a maglia;
c)
fibre, filati, stoffa e pannelli a maglia: destinati a essere impiegati in articoli di abbigliamento e accessori tessili nonché in prodotti tessili per interni, comprese le stoffe per imbottitura e per materassi prima dell'applicazione di supporti e di trattamenti associati al prodotto finito;
d)
elementi non tessili: cerniere, bottoni e altri accessori inseriti nel prodotto. Membrane, rivestimenti e laminati;
e)
prodotti per la pulizia: prodotti tessuti o non tessuti destinati alla pulizia a umido o a secco di superfici e all'asciugatura di stoviglie.
2. I seguenti prodotti non sono inclusi nel gruppo di prodotti «prodotti tessili»:
a)
prodotti monouso destinati a essere smaltiti;
b)
rivestimenti del suolo, disciplinati dalla decisione 2009/967/CE (3) della Commissione;
c)
stoffe che costituiscono parte di strutture destinate all'uso per esterni.
3. Sono esclusi dal gruppo di prodotti l'abbigliamento, le stoffe e le fibre che contengono quanto segue:
a)
dispositivi elettrici o che costituiscono parte integrante di un circuito elettrico;
b)
dispositivi o sostanze impregnate intese a rilevare o a reagire a cambiamenti nelle condizioni ambientali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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