Art. 2
In vigore dal 13 giu 2014
Ai fini della presente decisione si intende per:
a)
«fibre tessili», fibre naturali, sintetiche e artificiali (cellulosa);
b)
«fibre naturali», cotone e altre fibre di cellulosa naturali, lino e altre fibre tessili liberiane, lana e altre fibre cheratiniche;
c)
«fibre sintetiche», acrilico, elastan, poliammide, poliestere e polipropilene;
d)
«fibre artificiali», lyocell, modal e viscosa.
Storico versioni
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Proeli:dec:2014:350:oj#art-2