Art. 9
Misure di esecuzione
In vigore dal 26 mag 2014
Misure di esecuzione
Il Consiglio stabilisce, a norma della procedura di cui all'articolo 311, quarto comma, TFUE, le misure di esecuzione relative ai seguenti elementi del sistema delle risorse proprie:
a)
la procedura di calcolo e iscrizione in bilancio del saldo annuale di bilancio di cui all';
b)
le disposizioni e le modalità necessarie per il controllo e la supervisione delle entrate di cui all', compresi gli eventuali obblighi pertinenti in materia di comunicazione.
Storico versioni
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