Art. 11
Entrata in vigore
In vigore dal 26 mag 2014
Entrata in vigore
La presente decisione è notificata agli Stati membri dal segretario generale del Consiglio.
Gli Stati membri comunicano senza indugio al segretario generale del Consiglio l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente decisione.
La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima comunicazione di cui al secondo comma.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Storico versioni
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