Art. 8
Riscossione delle risorse proprie e messa a disposizione della Commissione
In vigore dal 26 mag 2014
Riscossione delle risorse proprie e messa a disposizione della Commissione
1. Le risorse proprie dell'Unione di cui all', paragrafo 1, lettera a), sono riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della normativa dell'Unione.
La Commissione procede all'esame delle disposizioni nazionali pertinenti che le sono trasmesse dagli Stati membri, comunica agli Stati membri gli adattamenti che ritiene necessari per garantire che esse siano conformi alla normativa dell'Unione e riferisce, se necessario, all'autorità di bilancio.
2. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le risorse di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e c),conformemente ai regolamenti adottati a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, TFUE.
Storico versioni
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