Art. 10

Trasmissione di relazioni

In vigore dal 16 mag 2014
Trasmissione di relazioni 1.   Ogni anno, entro marzo, le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le informazioni seguenti: a) dati sulla fertilizzazione in tutte le aziende che beneficiano di una deroga individuale, comprese le informazioni sui rendimenti e sui tipi di terreno; b) evoluzione del numero dei capi per categoria di bestiame nei Paesi Bassi e nelle aziende oggetto della deroga; c) evoluzione della produzione nazionale di effluente in termini di tenore di azoto e di fosfato; d) sintesi dei risultati dei controlli relativi ai coefficienti di escrezione per gli effluenti di suini e pollame a livello nazionale; e) mappe con l'indicazione delle percentuali di aziende, di bestiame e di superficie agricola oggetto di una deroga individuale per ciascun comune, secondo quando stabilito all', paragrafo 1; f) risultati del monitoraggio delle acque, comprese le informazioni relative all'evoluzione della qualità delle acque sotterranee e superficiali, nonché l'impatto della deroga sulla qualità delle acque; g) informazioni sulla concentrazione di azoto e fosforo nelle acque che lasciano la zona radicale del suolo e si immettono nelle acque sotterranee e superficiali di cui all', paragrafo 5, e risultati del monitoraggio delle acque intensificato nei bacini di drenaggio agricoli in terreni sabbiosi di cui all', paragrafo 6; h) risultati delle indagini sull'utilizzo locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole e risultati dei calcoli, basati su modelli, relativi all'entità della lisciviazione di nitrati e fosforo dalle aziende che beneficiano di una deroga individuale di cui all', paragrafo 4; i) valutazione dell'attuazione del regime di deroga, sulla base dei controlli a livello di azienda e delle informazioni sulle aziende non conformi, nonché dell'esito dei controlli amministrativi e delle ispezioni in loco, di cui all'. 2.   I dati territoriali contenuti nella relazione sono conformi, laddove applicabile, alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Nel raccogliere i dati necessari, i Paesi Bassi si avvalgono, se del caso, delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
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Trasmissione di relazioni (Art. 10 Decisione (UE) 2014/291) — Testo vigente | Portale Normativo