Art. 10 · Trasmissione di relazioni

Art. 10

Trasmissione di relazioni

In vigore dal 16 mag 2014
Trasmissione di relazioni 1.   Ogni anno, entro marzo, le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le informazioni seguenti: a) dati sulla fertilizzazione in tutte le aziende che beneficiano di una deroga individuale, comprese le informazioni sui rendimenti e sui tipi di terreno; b) evoluzione del numero dei capi per categoria di bestiame nei Paesi Bassi e nelle aziende oggetto della deroga; c) evoluzione della produzione nazionale di effluente in termini di tenore di azoto e di fosfato; d) sintesi dei risultati dei controlli relativi ai coefficienti di escrezione per gli effluenti di suini e pollame a livello nazionale; e) mappe con l'indicazione delle percentuali di aziende, di bestiame e di superficie agricola oggetto di una deroga individuale per ciascun comune, secondo quando stabilito all', paragrafo 1; f) risultati del monitoraggio delle acque, comprese le informazioni relative all'evoluzione della qualità delle acque sotterranee e superficiali, nonché l'impatto della deroga sulla qualità delle acque; g) informazioni sulla concentrazione di azoto e fosforo nelle acque che lasciano la zona radicale del suolo e si immettono nelle acque sotterranee e superficiali di cui all', paragrafo 5, e risultati del monitoraggio delle acque intensificato nei bacini di drenaggio agricoli in terreni sabbiosi di cui all', paragrafo 6; h) risultati delle indagini sull'utilizzo locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole e risultati dei calcoli, basati su modelli, relativi all'entità della lisciviazione di nitrati e fosforo dalle aziende che beneficiano di una deroga individuale di cui all', paragrafo 4; i) valutazione dell'attuazione del regime di deroga, sulla base dei controlli a livello di azienda e delle informazioni sulle aziende non conformi, nonché dell'esito dei controlli amministrativi e delle ispezioni in loco, di cui all'. 2.   I dati territoriali contenuti nella relazione sono conformi, laddove applicabile, alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Nel raccogliere i dati necessari, i Paesi Bassi si avvalgono, se del caso, delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
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