Art. 9

Controlli

In vigore dal 16 mag 2014
Controlli 1.   Le autorità nazionali competenti effettuano controlli amministrativi di tutte le aziende che beneficiano di una deroga individuale per accertare il rispetto del limite massimo annuale per ettaro di 230 o 250 kg di azoto da effluente di animali allevati a pascolo nelle aziende aventi almeno l'80 % di superficie prativa e il rispetto delle norme relative all'applicazione complessiva di azoto e fosfato, nonché delle restrizioni sull'utilizzo del terreno. Qualora dal controllo effettuato dalle autorità nazionali risulti l'inosservanza delle condizioni di cui agli , il richiedente ne è informato. In tal caso, la domanda si considera respinta. 2.   È predisposto un programma di ispezioni basato sull'analisi dei rischi e con frequenza appropriata, tenendo conto dei risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e dell'esito dei controlli casuali a carattere generale della normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE, nonché di qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità. Almeno il 5 % delle aziende che beneficiano di una deroga individuale è sottoposto a ispezioni amministrative relative all'utilizzo del terreno, al numero dei capi di bestiame e alla produzione di effluente. Almeno il 7 % delle aziende che beneficiano di una deroga individuale a norma della presente decisione è sottoposto a ispezioni in loco per verificare il rispetto delle condizioni di cui agli . 3.   Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare il rispetto di una deroga concessa a norma della presente decisione.
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