Art. 3
Condizioni del contributo finanziario dell’Unione
In vigore dal 15 mag 2014
Condizioni del contributo finanziario dell’Unione
1. Il contributo finanziario dell’Unione è subordinato a quanto segue:
a)
la dimostrazione da parte degli Stati partecipanti che il programma EDCTP2 è istituito in conformità degli allegati I, II e III;
b)
la designazione, da parte degli Stati partecipanti o delle organizzazioni da questi designate, di un organismo dotato di personalità giuridica (l’EDCTP2-IS) quale struttura responsabile dell’attuazione dell’EDCTP2 e destinata a ricevere, assegnare e monitorare il contributo degli Stati partecipanti e il contributo finanziario dell’Unione;
c)
la dimostrazione da parte dell’EDCTP2-IS della capacità di attuare il programma EDCTP2, compresi ricezione, assegnazione e monitoraggio del contributo unionale nell’ambito della gestione indiretta del bilancio dell’Unione a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
d)
l’istituzione di un modello di governance per il programma EDCTP2, conformemente all’allegato III; e
e)
l’assunzione dell’impegno, da parte di ogni Stato partecipante, a contribuire al finanziamento del programma EDCTP2.
2. Durante l’attuazione del programma EDCTP2 il contributo finanziario dell’Unione è inoltre subordinato a quanto segue:
a)
la realizzazione da parte dell’EDCTP2-IS degli obiettivi di cui all’allegato I e delle attività di cui all’allegato II, in particolare le attività e le azioni indirette finanziate, conformemente al regolamento (UE) n. 1290/2013 di cui all’ della presente decisione;
b)
il mantenimento di un modello di governance appropriato ed efficiente del programma EDCTP2, in conformità dell’allegato III;
c)
il rispetto da parte dell’EDCTP2-IS degli obblighi di rendicontazione stabiliti all’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; e
d)
l’adempimento degli impegni di cui al paragrafo 1, lettera e).
Storico versioni
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