Art. 2
Contributo finanziario dell’Unione
In vigore dal 15 mag 2014
Contributo finanziario dell’Unione
1. L’importo del contributo finanziario dell’Unione al programma EDCTP2, compresi gli stanziamenti EFTA, ammonta a un massimo di 683 000 000 EUR al fine di eguagliare i contributi degli Stati partecipanti.
2. Il contributo finanziario dell’Unione proviene dagli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell’Unione europea assegnati alle parti pertinenti del programma specifico recante attuazione di Orizzonte 2020, istituito dalla decisione 743/2013/UE e, in particolare, dagli stanziamenti nell’ambito dell’obiettivo specifico «Sanità, cambiamenti demografici e benessere», conformemente all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
3. La struttura di attuazione dell’EDCTP2 («EDCTP2-IS») può utilizzare fino al 6 % del contributo finanziario dell’Unione di cui al paragrafo 1 a copertura dei costi amministrativi.
Storico versioni
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