Art. 3

In vigore dal 24 apr 2014
1.   Il contributo finanziario dell'Unione per le misure di cui all' viene concesso a condizione che gli Stati membri: a) attuino le attività e le misure come descritte nei loro programmi; b) attuino le misure in conformità alle disposizioni pertinenti della normativa dell'Unione, tra cui le norme sulla concorrenza e sull'aggiudicazione degli appalti pubblici; c) trasmettano alla Commissione entro il 30 aprile 2015 una relazione tecnica finale per le misure in conformità all'allegato I e una relazione finanziaria finale in conformità all'allegato II. 2.   Se lo Stato membro non rispetta le disposizioni del paragrafo 1, la Commissione può ridurre il contributo finanziario dell'Unione in proporzione alla natura e alla gravità dell'infrazione, nonché della perdita finanziaria subita dall'Unione.
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Art. 3 Decisione (UE) 2014/236 — Testo vigente | Portale Normativo