Art. 1
In vigore dal 24 apr 2014
1. Nel quadro delle misure di emergenza per la protezione contro la peste suina africana adottate da Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia nel 2014, tali Stati membri hanno diritto a un contributo specifico dell'Unione alle spese sostenute per l'attuazione delle attività di cui ai paragrafi 2 e 3 e programmate per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014.
2. Il contributo finanziario dell'Unione è fissato al 50 % delle spese sostenute e corrisposte per l'attuazione delle attività seguenti:
a)
campionamento di suini domestici;
b)
campionamento di cinghiali;
c)
test ELISA;
d)
test PCR e di sequenziamento;
e)
acquisto di attrezzature e di disinfettante per la pulizia e la disinfezione;
f)
acquisto di attrezzature utilizzate specificamente per l'eliminazione delle carcasse;
g)
acquisto di attrezzature per l'effettuazione di test virologici di laboratorio;
h)
campagne di sensibilizzazione.
3. Il contributo finanziario dell'Unione è fissato al 30 % delle spese sostenute e corrisposte da Lituania e Polonia a titolo di indennizzo degli allevatori per le perdite dovute alla macellazione anticipata dei suini nelle zone infette.
Storico versioni
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