Art. 2
In vigore dal 24 apr 2014
1. L'importo massimo rimborsabile agli Stati membri di cui all', paragrafo 1, per le attività di cui all', paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) non supera in media gli importi seguenti:
a)
0,5 EUR per suino domestico sottoposto a campionamento;
b)
5 EUR per cinghiale sottoposto a campionamento;
c)
2 EUR per test ELISA;
d)
10 EUR per test PCR e di sequenziamento.
2. L'importo massimo rimborsabile per l'attività di cui all', paragrafo 2, lettera e) non supera in media gli importi seguenti:
a)
6 000 EUR per l'Estonia;
b)
58 000 EUR per la Lettonia;
c)
950 000 EUR per la Lituania;
d)
102 100 EUR per la Polonia.
3. L'importo massimo rimborsabile per l'attività di cui all', paragrafo 2, lettera f) non supera in media gli importi seguenti:
a)
100 000 EUR per la Lituania;
b)
150 000 EUR per la Polonia.
4. L'importo massimo rimborsabile per l'attività di cui all', paragrafo 2, lettera g) non supera in media gli importi seguenti:
75 000 EUR per la Lituania.
5. L'importo massimo rimborsabile per l'attività di cui all', paragrafo 2, lettera h) non supera in media gli importi seguenti:
a)
1 500 EUR per l'Estonia;
b)
15 000 EUR per la Lettonia;
c)
75 000 EUR per la Lituania;
d)
11 250 EUR per la Polonia.
6. Il contributo finanziario dell'Unione agli Stati membri di cui all', paragrafo 3, non supera gli importi seguenti:
a)
225 000 EUR per la Lituania;
b)
337 500 EUR per la Polonia.
7. Il contributo finanziario dell'Unione agli Stati membri di cui all', paragrafo 1, non supera gli importi seguenti:
a)
27 000 EUR per l'Estonia;
b)
190 000 EUR per la Lettonia;
c)
1 948 000 EUR per la Lituania,
d)
1 341 000 EUR per la Polonia.
8. Le spese che possono beneficiare di un contributo finanziario dell'Unione per le misure di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), si limitano alle spese sostenute dagli Stati membri per:
a)
l'acquisto di kit per le analisi, di reagenti e di tutti i materiali di consumo individuabili utilizzati specificamente per effettuare test di laboratorio;
b)
il personale, indipendentemente dalla categoria, specificamente assegnato, interamente o in parte, all'esecuzione dei test presso il laboratorio, limitate ai salari effettivi più i contributi sociali e gli altri costi stabiliti dalla legge come facenti parte della remunerazione;
c)
le spese generali pari al 7 % della somma delle spese di cui alle lettere a) e b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2014:236:oj#art-2