Art. 2

In vigore dal 24 apr 2014
1.   L'importo massimo rimborsabile agli Stati membri di cui all', paragrafo 1, per le attività di cui all', paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) non supera in media gli importi seguenti: a) 0,5 EUR per suino domestico sottoposto a campionamento; b) 5 EUR per cinghiale sottoposto a campionamento; c) 2 EUR per test ELISA; d) 10 EUR per test PCR e di sequenziamento. 2.   L'importo massimo rimborsabile per l'attività di cui all', paragrafo 2, lettera e) non supera in media gli importi seguenti: a) 6 000 EUR per l'Estonia; b) 58 000 EUR per la Lettonia; c) 950 000 EUR per la Lituania; d) 102 100 EUR per la Polonia. 3.   L'importo massimo rimborsabile per l'attività di cui all', paragrafo 2, lettera f) non supera in media gli importi seguenti: a) 100 000 EUR per la Lituania; b) 150 000 EUR per la Polonia. 4.   L'importo massimo rimborsabile per l'attività di cui all', paragrafo 2, lettera g) non supera in media gli importi seguenti: 75 000 EUR per la Lituania. 5.   L'importo massimo rimborsabile per l'attività di cui all', paragrafo 2, lettera h) non supera in media gli importi seguenti: a) 1 500 EUR per l'Estonia; b) 15 000 EUR per la Lettonia; c) 75 000 EUR per la Lituania; d) 11 250 EUR per la Polonia. 6.   Il contributo finanziario dell'Unione agli Stati membri di cui all', paragrafo 3, non supera gli importi seguenti: a) 225 000 EUR per la Lituania; b) 337 500 EUR per la Polonia. 7.   Il contributo finanziario dell'Unione agli Stati membri di cui all', paragrafo 1, non supera gli importi seguenti: a) 27 000 EUR per l'Estonia; b) 190 000 EUR per la Lettonia; c) 1 948 000 EUR per la Lituania, d) 1 341 000 EUR per la Polonia. 8.   Le spese che possono beneficiare di un contributo finanziario dell'Unione per le misure di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), si limitano alle spese sostenute dagli Stati membri per: a) l'acquisto di kit per le analisi, di reagenti e di tutti i materiali di consumo individuabili utilizzati specificamente per effettuare test di laboratorio; b) il personale, indipendentemente dalla categoria, specificamente assegnato, interamente o in parte, all'esecuzione dei test presso il laboratorio, limitate ai salari effettivi più i contributi sociali e gli altri costi stabiliti dalla legge come facenti parte della remunerazione; c) le spese generali pari al 7 % della somma delle spese di cui alle lettere a) e b).
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