Art. 4

Coordinamento con gli Stati membri

In vigore dal 16 apr 2014
Coordinamento con gli Stati membri 1.   La Commissione invita gli Stati membri a nominare, ciascuno, un coordinatore nazionale incaricato di organizzare la partecipazione di tale Stato membro all'Anno europeo. Gli Stati membri informano la Commissione di tale nomina. 2.   I coordinatori nazionali, in stretto coordinamento con la Commissione, si consultano e collaborano con un'ampia gamma di parti interessate, compresa la società civile e il settore privato, i parlamenti nazionali, le parti sociali e, se del caso, le agenzie nazionali, lo Stato federale o il livello di governo subnazionale, incluse le autorità regionali e locali e, all'occorrenza, i paesi e territori d'oltremare (PTOM) o i punti di contatto per i pertinenti programmi dell'Unione. 3.   La Commissione invita gli Stati membri a trasmetterle, entro il 1o settembre 2014, il programma di lavoro che specifica in dettaglio le attività nazionali previste per l'Anno europeo, in base agli obiettivi dell'Anno europeo e i dettagli delle misure indicati nell'allegato. 4.   Prima di approvare i programmi di lavoro, la Commissione verifica che tali attività siano conformi, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 1268/2012 (7), agli obiettivi dell'Anno europeo.
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Coordinamento con gli Stati membri (Art. 4 Decisione (UE) 2014/472) — Testo vigente | Portale Normativo