Art. 3

Misure

In vigore dal 16 apr 2014
Misure 1.   Le misure adottate per conseguire gli obiettivi dell'Anno europeo comprendono le seguenti misure, che possono essere organizzate a livello unionale, nazionale, regionale o locale, come specificato nell'allegato, e nei paesi partner, a norma dell', paragrafo 5: a) campagne di comunicazione per diffondere messaggi chiave indirizzati al grande pubblico e a gruppi più specifici, in particolare i giovani e altri gruppi destinatari chiave, anche attraverso i media sociali; b) l'organizzazione di conferenze, eventi e iniziative con tutte le parti interessate, per promuovere la partecipazione attiva e il dibattito, e per sensibilizzare l'opinione pubblica a tutti i livelli; c) misure concrete negli Stati membri volte a promuovere gli obiettivi dell'Anno europeo, in particolare mediante l'educazione allo sviluppo, lo scambio di informazioni e la condivisione di esperienze e di buone prassi tra amministrazioni nazionali, regionali o locali e altre organizzazioni; e d) lo svolgimento di studi e indagini e la diffusione dei loro risultati. 2.   La Commissione può individuare altre misure che contribuiscano agli obiettivi dell'Anno europeo e può consentire l'uso di riferimenti all'Anno europeo e al motto per promuovere tali misure, purché contribuiscano al raggiungimento di tali obiettivi.
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Misure (Art. 3 Decisione (UE) 2014/472) — Testo vigente | Portale Normativo