Art. 6
Coordinamento a livello dell'Unione e attuazione
In vigore dal 16 apr 2014
Coordinamento a livello dell'Unione e attuazione
1. La Commissione applica la presente decisione a livello dell'Unione, in particolare adottando le necessarie decisioni di finanziamento conformemente ai regolamenti che istituiscono gli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna relativi alle azioni in questione, ossia lo strumento di cooperazione allo sviluppo, lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, istituito dal regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), lo strumento europeo di vicinato, lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace, istituito dal regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), lo strumento di assistenza preadesione, istituito dal regolamento (UE) n. 31/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), e lo strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi, istituito dal regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) («strumenti per finanziare l'azione esterna»).
2. La Commissione, unitamente al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), collabora strettamente con il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni e con gli organismi e le associazioni attive nel settore dello sviluppo a livello dell'Unione.
3. La Commissione convoca riunioni dei coordinatori nazionali per coordinare l'attuazione dell'Anno europeo e per scambiare informazioni sulla sua realizzazione concreta a livello nazionale e unionale. La Commissione può invitare a tali riunioni in qualità di osservatori rappresentanti della società civile e delle autorità regionali e locali nonché deputati del Parlamento europeo.
4. La Commissione convoca riunioni di tutte le parti interessate coinvolte nella cooperazione allo sviluppo dell'Unione perché la assistano in sede di attuazione dell'Anno europeo a livello dell'Unione. I coordinatori nazionali sono invitati a tali riunioni.
5. La Commissione dà precedenza all'Anno europeo nelle attività di comunicazione delle sue rappresentanze negli Stati membri e delle delegazioni dell'UE nei paesi partner. I partner di sviluppo dei paesi terzi sono sostenuti dalle delegazioni dell'UE, mentre i PTOM sono sostenuti mediante adeguati canali istituzionali affinché partecipino alle attività connesse all'Anno europeo, indipendentemente dal fatto che tali attività si svolgano nell'Unione o nei paesi terzi.
6. Il SEAE e le delegazioni dell'UE integrano appieno l'Anno europeo nelle rispettive attività di informazione e comunicazione in corso.
Storico versioni
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