Art. 14
Premio
In vigore dal 16 apr 2014
Premio
1. La Commissione può assegnare ad una città nominata un premio pecuniario in onore di Melina Mercouri («premio») in funzione delle disponibilità finanziarie previste dal quadro finanziario pluriennale.
Gli aspetti giuridici e finanziari relativi a tale premio rientrano nell'ambito dei rispettivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura.
2. Il premio in denaro è versato entro la fine del mese di marzo dell'anno del titolo, purché la città designata interessata continui a onorare gli impegni assunti all'atto della candidatura, si conformi ai criteri e tenga conto delle raccomandazioni contenute nelle relazioni di selezione e monitoraggio.
Si ritiene che la città nominata abbia onorato gli impegni assunti all'atto della candidatura se non sono state apportate modifiche sostanziali al programma e alla strategia tra la fase di candidatura e l'anno del titolo, in particolare:
a)
se il bilancio è stato mantenuto ad un livello tale da permettere di realizzare un programma culturale di elevata qualità in linea con la candidatura e i criteri;
b)
se l'indipendenza della direzione artistica è stata adeguatamente rispettata;
c)
se la dimensione europea continua ad essere sufficientemente forte nella versione definitiva del programma culturale;
d)
se la strategia di marketing e comunicativa e il materiale di comunicazione utilizzati dalla città nominata riflettono chiaramente il fatto che l'azione è un'azione dell'Unione;
e)
se sono stati predisposti piani per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto del titolo sulla città designate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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