Art. 13

Monitoraggio

In vigore dal 16 apr 2014
Monitoraggio 1.   La giuria segue i preparativi delle città designate per l'anno del titolo fornisce loro appoggio e orientamenti dal momento della nomina fino all'inizio dell'anno del titolo. 2.   A tal fine la Commissione convoca tre riunioni di monitoraggio cui partecipano la giuria e le città nominate come segue: a) tre anni prima dell'anno del titolo; b) diciotto mesi prima dell'anno del titolo; c) due mesi prima dell'anno del titolo. Lo Stato membro o il paese candidato o potenziale candidato interessato può designare un osservatore per partecipare a queste riunioni. Sei settimane prima di ciascuna riunione di monitoraggio, le città designate presentano alla Commissione relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori. Durante le riunioni di monitoraggio la giuria fa il punto sui preparativi e fornisce consulenze al fine di aiutare le città designate a predisporre un programma culturale di elevata qualità e una strategia efficace. La giuria presta particolare attenzione alle raccomandazioni formulate nella relazione di selezione e in qualsiasi precedente relazione di monitoraggio di cui al paragrafo 3. 3.   Dopo ogni riunione di monitoraggio la giuria predispone una relazione di monitoraggio sull'andamento dei preparativi e sulle eventuali misure da adottare. La giuria trasmette le sue relazioni di monitoraggio alla Commissione, nonché a tutte le città designate e allo Stato membro o ai paesi candidati o potenziali candidati interessati. 4.   Oltre alle riunioni di monitoraggio, la Commissione può organizzare, ove necessario, visite dei membri della giuria alle città designate.
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Monitoraggio (Art. 13 Decisione (UE) 2014/445) — Testo vigente | Portale Normativo