Art. 11

Designazione

In vigore dal 16 apr 2014
Designazione 1.   Ciascuno Stato membro interessato designa una città per detenere il titolo, sulla base delle raccomandazioni contenute nella relazione di selezione della giuria, e notifica tale designazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle regioni almeno quattro anni prima dell'anno del titolo. In deroga a quanto disposto al primo comma, gli Stati membri che possono designare le città per detenere il titolo per l'anno 2020 possono prorogare il termine quadriennale per un anno al massimo. 2.   Nel caso di paesi candidati e potenziali candidati la Commissione designa una città per detenere il titolo per gli anni pertinenti, sulla base delle raccomandazioni contenute nella relazione di selezione della giuria, e notifica tale designazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni almeno quattro anni prima dell'anno del titolo. 3.   Le designazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accompagnate da una motivazione basata sulle relazioni della giuria. 4.   Qualora una città associ il territorio circostante, si designa la città. 5.   Entro due mesi dalla notifica della designazione, la Commissione pubblica l'elenco delle città designate Capitale europea della cultura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
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