Art. 16

Valutazione

In vigore dal 16 apr 2014
Valutazione 1.   Ciascuna città interessata è responsabile della valutazione dei risultati dell'anno in cui è stata Capitale europea della cultura. La Commissione stabilisce orientamenti e indicatori comuni per le città interessate sulla base degli obiettivi di cui all' e dei criteri al fine di garantire un approccio coerente alla procedura di valutazione. Le città interessate predispongono le proprie relazioni di valutazione e le trasmettono alla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del titolo. La Commissione pubblica dette relazioni di valutazione sul proprio sito Internet. 2.   Oltre alle valutazioni effettuate dalle città, la Commissione assicura che venga periodicamente predisposta una valutazione esterna ed indipendente dei risultati dell'azione. Le valutazioni esterne e indipendenti intendono principalmente analizzare tutte le manifestazioni passate secondo una prospettiva europea, che consenta di effettuare confronti e di trarre utili insegnamenti per le future Capitali europee della cultura e per tutte le città europee. Tali valutazioni includono un apprezzamento sull'azione nel suo complesso, in particolare l'efficienza dei processi che intervengono nella sua realizzazione, l'impatto provocato e in quale modo possa essere migliorata. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni le seguenti relazioni basate su tali valutazioni, corredate, se del caso, di opportune proposte: a) una relazione iniziale intermedia entro il 31 dicembre 2024; b) una seconda relazione intermedia entro il 31 dicembre 2029; c) una relazione ex post entro il 31 dicembre 2034.
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Valutazione (Art. 16 Decisione (UE) 2014/445) — Testo vigente | Portale Normativo