Art. 5

Cooperazione amministrativa tra le autorità competenti e la Commissione

In vigore dal 14 feb 2014
Cooperazione amministrativa tra le autorità competenti e la Commissione 1.   Ai fini del progetto pilota, l’IMI viene utilizzato tra autorità competenti e tra le autorità competenti e la Commissione per lo scambio delle informazioni di cui alle seguenti disposizioni: a) articolo 29, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2007/59/CE, per le informazioni alla Commissione e alle altre autorità competenti; b) articolo 29, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2007/59/CE, per le informazioni alla Commissione e alle altre autorità competenti; c) articolo 29, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2007/59/CE, per le informazioni alla Commissione e alle altre autorità competenti; d) articolo 29, paragrafo 5, della direttiva 2007/59/CE, per la consultazione della Commissione. 2.   La cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 1 si attua secondo la procedura di cui all’allegato II.
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Cooperazione amministrativa tra le autorità competenti e la Commissione (Art. 5 Decisione (UE) 2014/89) — Testo vigente | Portale Normativo