Art. 3

Monitoraggio e presentazione di relazioni

In vigore dal 14 feb 2014
Monitoraggio e presentazione di relazioni Affinché l’Agenzia ferroviaria europea possa svolgere le sue funzioni in materia di monitoraggio e di presentazione di relazioni di cui all’, paragrafo 2, della decisione n. 2010/17/CE, la Commissione fornirà all’Agenzia le statistiche e le informazioni sull’uso dell’IMI.
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Monitoraggio e presentazione di relazioni (Art. 3 Decisione (UE) 2014/89) — Testo vigente | Portale Normativo