Art. 3
Monitoraggio e presentazione di relazioni
In vigore dal 14 feb 2014
Monitoraggio e presentazione di relazioni
Affinché l’Agenzia ferroviaria europea possa svolgere le sue funzioni in materia di monitoraggio e di presentazione di relazioni di cui all’, paragrafo 2, della decisione n. 2010/17/CE, la Commissione fornirà all’Agenzia le statistiche e le informazioni sull’uso dell’IMI.
Storico versioni
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