Art. 5
Cooperazione amministrativa tra le autorità competenti e la Commissione
In vigore dal 14 feb 2014
Cooperazione amministrativa tra le autorità competenti e la Commissione
1. Ai fini del progetto pilota, l’IMI viene utilizzato tra autorità competenti e tra le autorità competenti e la Commissione per lo scambio delle informazioni di cui alle seguenti disposizioni:
a)
articolo 29, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2007/59/CE, per le informazioni alla Commissione e alle altre autorità competenti;
b)
articolo 29, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2007/59/CE, per le informazioni alla Commissione e alle altre autorità competenti;
c)
articolo 29, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2007/59/CE, per le informazioni alla Commissione e alle altre autorità competenti;
d)
articolo 29, paragrafo 5, della direttiva 2007/59/CE, per la consultazione della Commissione.
2. La cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 1 si attua secondo la procedura di cui all’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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