Art. 12

In vigore dal 17 gen 2014
L’Unione concede al RIKILT — Istituto per la sicurezza alimentare, dell’Università e del centro di ricerca di Wageningen, Paesi Bassi, un contributo finanziario per quanto riguarda i residui di alcune sostanze di cui all’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera a), del regolamento (CE) n. 882/2004. Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 512 000 EUR.
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Art. 12 Decisione (UE) 2014/27 — Testo vigente | Portale Normativo