Art. 11

In vigore dal 17 gen 2014
L’Unione concede al Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), di Berlino, Germania, un contributo finanziario per quanto riguarda i residui di alcune sostanze di cui all’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera c), del regolamento (CE) n. 882/2004. Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 512 000 EUR.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2014:27:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Decisione (UE) 2014/27 — Testo vigente | Portale Normativo