Art. 10

In vigore dal 17 gen 2014
L’Unione concede al Laboratoire de Fougères dell’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), di Fougères, Francia, un contributo finanziario per quanto riguarda i residui di alcune sostanze di cui all’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera b), del regolamento (CE) n. 882/2004. Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 512 000 EUR.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2014:27:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 10 Decisione (UE) 2014/27 — Testo vigente | Portale Normativo