Art. 4
Composizione — Nomina
In vigore dal 16 dic 2013
Composizione — Nomina
1. Il Direttore generale decide in merito alla composizione dei gruppi sulla base di un invito a presentare candidature.
2. I gruppi sono composti almeno da organizzazioni non governative a livello europeo, incluse le associazioni rappresentative, i gruppi d'interesse socio-economico, le organizzazioni della società civile e i sindacati iscritti nel registro per la trasparenza. La composizione dei gruppi deve essere aperta alle organizzazioni rappresentative di ogni tipo d'interesse.
3. Tenendo conto dell’interesse della società civile per la politica agricola comune, il Direttore generale decide in merito al numero dei gruppi e alle loro dimensioni. L’elenco dei gruppi viene pubblicato nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e altri organismi analoghi («il registro») nonché su un apposito sito Internet. Il Direttore generale assicura una rappresentanza equilibrata di tutti gli interessi espliciti di cui al paragrafo 2. In particolare egli deve assicurare un equilibrio fra interessi economici e non-economici.
4. Le organizzazioni partecipanti sono designate dal Direttore generale che le sceglie tra le organizzazioni che hanno risposto all’invito a presentare candidature. Il Direttore generale può designare un’organizzazione partecipante anche nel caso in cui un seggio rimanga o si renda vacante.
5. Le organizzazioni partecipanti sono nominate per sette anni. Un’organizzazione partecipante può essere sostituita all’interno di un gruppo prima dello scadere del mandato settennale se:
a)
non è più in grado di contribuire efficacemente alle delibere del gruppo;
b)
si ritira dal gruppo;
c)
non designa regolarmente gli esperti per le riunioni del gruppo;
d)
non soddisfa più alle condizioni stabilite al paragrafo 2, o
e)
non risponde al requisito di non divulgazione relativo alle informazioni protette dal segreto professionale di cui all’articolo 339 del trattato.
6. Le organizzazioni partecipanti designano gli esperti da inviare alle riunioni dei gruppi in base ai punti dell’ordine del giorno e comunicano alla direzione generale l’identità degli esperti che hanno designato almeno tre giorni lavorativi prima della riunione.
7. La direzione generale invita gli esperti designati dalle organizzazioni partecipanti a prender parte alle riunioni dei gruppi. Ove l’organizzazione partecipante non abbia comunicato alla direzione generale l’identità degli esperti entro i termini stabiliti al paragrafo 6, la direzione generale può rifiutarsi di invitare gli esperti in questione alle relative riunioni.
8. I nomi delle organizzazioni partecipanti sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e altri organismi analoghi, nonché su un apposito sito Internet.
9. I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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