Art. 6
Spese di riunione
In vigore dal 16 dic 2013
Spese di riunione
1. I partecipanti alle attività dei gruppi e dei gruppi di lavoro non sono remunerati per i servizi resi.
2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli esperti nel contesto delle attività dei gruppi e dei gruppi di lavoro conformemente alle proprie disposizioni interne.
3. Le spese di cui al paragrafo 2 sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nell’ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
Storico versioni
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