Art. 3

Consultazione

In vigore dal 16 dic 2013
Consultazione 1.   La direzione generale può consultare i gruppi su qualsiasi argomento di cui all’, lettera a). 2.   Il presidente del gruppo, in stretta collaborazione con i vice-presidenti, può consigliare alla Commissione di consultare il gruppo su una questione determinata.
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Consultazione (Art. 3 Decisione (UE) 2013/767) — Testo vigente | Portale Normativo