Art. 3
Consultazione
In vigore dal 16 dic 2013
Consultazione
1. La direzione generale può consultare i gruppi su qualsiasi argomento di cui all’, lettera a).
2. Il presidente del gruppo, in stretta collaborazione con i vice-presidenti, può consigliare alla Commissione di consultare il gruppo su una questione determinata.
Storico versioni
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