Art. 5

Sistemi elettronici di registrazione e comunicazione

In vigore dal 9 dic 2013
Sistemi elettronici di registrazione e comunicazione Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato III, per lo sviluppo, l’acquisto e l’installazione, compresa l’assistenza tecnica, dei componenti necessari per i sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS) destinati a consentire l’interoperabilità dei sistemi ERS fra Stati membri, nonché a permettere l’applicazione dell’obbligo di sbarcare tutte le catture («divieto di rigetto») beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati in detto allegato.
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