Art. 5
Sistemi elettronici di registrazione e comunicazione
In vigore dal 9 dic 2013
Sistemi elettronici di registrazione e comunicazione
Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato III, per lo sviluppo, l’acquisto e l’installazione, compresa l’assistenza tecnica, dei componenti necessari per i sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS) destinati a consentire l’interoperabilità dei sistemi ERS fra Stati membri, nonché a permettere l’applicazione dell’obbligo di sbarcare tutte le catture («divieto di rigetto») beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati in detto allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2013:762:oj#art-5